Indennità di fine rapporto: riconosciuto ad un agente di commercio il massimo dell’indennità prevista dall’articolo 1751 del codice civile
Il Tribunale di Treviso ha riconosciuto ad un agente di commercio tedesco il massimo dell’indennità di fine rapporto prevista dall’articolo 1751 del codice civile.
La quantificazione delle indennità di fine rapporto in base all’articolo 1751 cod. civ. è, come noto, lasciata alla libera determinazione del Giudice.
L’articolo 1751 cod. civ. stabilisce, infatti, solamente il limite massimo, ovvero la “media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni” (art 1751 comma 3 cod.civ.).
Il caso oggetto del presente commento, che ha visto riconoscere il massimale di quanto previsto dall’articolo 1751 cod. civ., vede protagonista un agente tedesco, il quale, nel 2010, aveva stipulato un contratto di agenzia con una società italiana.
Il contratto si era svolto per anni senza contestazioni, fino a quando nel febbraio 2014 la mandante comunicava il recesso, senza contestare nessun inadempimento e concedendo all’agente un termine di preavviso di poco inferiore a quello previsto dall’articolo 1750 cod. civ.
Il contratto prevedeva la competenza del Tribunale di Treviso.
La mandante contestava la spettanza delle indennità di fine rapporto, sostenendo che la maggior parte dei clienti avrebbero cessato di fare affari dopo la cessazione del mandato e che, nel corso del rapporto, molti clienti erano stati acquisiti direttamente dalla preponente.
Si trattava di un rapporto piuttosto breve, ovvero 4 anni e un mese. Era quindi particolarmente difficile far valutare positivamente l’attività svolta dall’agente da parte del Magistrato.
La vertenza aveva, inoltre, presentato particolari difficoltà in ragione della mancata consegna da parte della mandante di tutta la documentazione contabile, impedendo una ricostruzione trasparente degli affari terminati successivamente alla conclusione del rapporto.
Tale ostruzionismo, dopo una lunga disputa giudiziaria, non ha comunque impedito di vedere riconosciuto, a favore dell’agente, il massimo, ovvero il 100% di quanto previsto dall’articolo 1751 cod. civ., pari a quasi 90.000,00 Euro.
Questo il contenuto della sentenza 314 emessa dal Tribunale di Treviso – sezione lavoro – lo scorso 19 giugno 2020.