Codice civile
Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753
Codice civile
Art. 1743 – Diritto di esclusiva
- Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.