Codice civile
Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753
Codice civile
Art. 1753 – Agenti di assicurazione
- Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa (1) (2).
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.
(2) V. d.lg. 7 settembre 2005, n. 209.
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