Codice civile
Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753
Codice civile
Art. 1751 – Indennità in caso di cessazione del rapporto (1)
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All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni (2):
l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. -
L’indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
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L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
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La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
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L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
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Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.
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L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente (3).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 4 d.lg. 10 settembre 1991, n. 303.
(2) Alinea così sostituito dall’art. 5 d.lg. 15 febbraio 1999, n. 65. Il testo recitava: «All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:».
(3) Comma aggiunto dall’art. 5 d.lg. n. 65, cit.
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