Codice civile
Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753
Codice civile
Art. 1750 – Durata del contratto o recesso (1)
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Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
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Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
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Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
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Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
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Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 d.lg. 10 settembre 1991, n. 303. Il testo recitava: «Recesso dal contratto. [I]. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all’altra nel termine stabilito [dalle norme corporative, o] dagli usi. [II]. Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità».
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