CODICE CIVILE
Art. 1742 – Nozione
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Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
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Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (1).
(1) Comma dapprima inserito dall’art. 1 d.lg. 10 settembre 1991, n. 303 e poi così sostituito dall’art. 1 d.lg. 15 febbraio 1999, n. 65. Il comma era così formulato; «Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto».
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GIURISPRUDENZA
ASPETTI FISCALI
La detrazione dei compensi corrisposti all’agente – competenza Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, n.15752
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