Codice civile
Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753
Codice civile
Art. 1744 – Riscossioni
- L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.