DEFINIZIONE
La profilazione è l’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione di dati (abitudini di acquisto, ubicazione) o stati (età, caratteristiche fisiche ecc..) riferibili ad un soggetto al fine di analizzarne le caratteristiche e ricondurre detto soggetto entro categorie o gruppi.
Anche il GDPR prende in considerazione la profilazione e, all’articolo 4 la definisce come: “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”
Elemento essenziale della profilazione, secondo l’articolo 4 del GDPR, è la presenza di un trattamento automatizzato e, quindi, per ricadere all’interno della sua fattispecie la profilazione deve presentare i tre seguenti elementi essenziali:
- un soggetto identificato e identificabile (non c’è profilazione se non è identificabile un soggetto concreto);
- un elemento valutativo rappresentato dall’individuazione preliminare di atti o stati ritenuti significanti (età, titoli di studio, tipologia di acquisti abituali ecc..)
- un automatismo deduttivo consistente nell’attribuzione in modo automatizzato ad un soggetto identificato e identificabile di caratteristiche riconducibili a categorie predeterminate.
La profilazione viene eseguita con più finalità, per lo più commerciali e generalmente tende a prevedere:
- la capacità di eseguire un compito
- possibili interessi
- possibili comportamenti
BASE GIURIDICA
Per poter procedere con la profilazione l’articolo 22 del GDPR prevede la necessità del consenso, salvo i seguenti casi:
- la profilazione sia necessaria per l’esecuzione di un contratto – art 6 par 1 lettera b) e art 22 par 2 lettera a);
- la profilazione sia necessaria per adempiere ad un obbligo di legge – art 6 par 1 lettera c) e art 22 par 2 lettera a);
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica – art 6 par 1 lettera d);
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento – art 6 par 1 lettera e);
- la profilazione è necessaria per perseguire un interesse legittimo del titolare- art 6 par 1 lettera e).